Art. 7.
(Norme di adeguamento).

      1. La commissione, sentito il parere del collegio dei docenti dei corsi di cui all'articolo 5, può proporre al Ministero della salute le modificazioni legislative e regolamentari che ritiene necessarie ai fini dell'adeguamento delle disposizioni della presente legge ai progressi della scienza medica nel settore dell'ossigenoterapia.